Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/2002 n. 289

22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta Legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".

24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla Legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.

26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione".

27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 1º agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonchè di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interven-

30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonchè per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.

31. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attività dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce.

32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonchè alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002".

34. Al comma 1 dell'articolo 146 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2003".

35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.

36. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonchè il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tali autorizzazioni di spesa nonchè le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della Legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.

39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal Decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla Legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

41. Con Decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si

42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con Decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. All'articolo 10, comma 7, della Legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: "ventiquattro " fino a: "Legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".

44. All'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".

45. All'articolo 141 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".

46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".

47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.

48. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'U- NICEF, per l'anno 2003.

49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati

a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003

b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli oneri derivanti all'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

50. Le disposizioni previste dall'articolo44, comma 3, ultimo periodo, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo

articolo 44, con esclusione delle permute.

51. È concessa al Ministro dell'interno la facoltà, per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresì tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.

52. All'articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere

b) e c), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"

 

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